Sua Eminenza il Cardinal
Mattei Mons. Caleppi Il Sig. Duca Braschi Il Sig. Marchese Massimi
Plenipotenziari di Sua Santità, Il Generale in capite Bonaparte Comandante dell' Armata d'Italia Il cittadino Cacault Agente della Repubblica Francese in Italia Plenipotenziari incaricati dei pieni poteri del Direttorio Esecutivo, sono convenuti negli Articoli seguenti: Art 1. - Vi sarà pace,
amicizia e buona intelligenza tra il Papa Pio VI e la Repubblica Francese. Art. 2. - Il Papa revoca ogni
adesione, consenso e accessione palese o segreta da lui data alla Coalizione armata contro
la Repubblica Francese, ed ogni Trattato di alleanza offensiva e difensiva con
qualsivoglia Potenza o Stato. Egli si obbliga a non somministrare tanto per la guerra
attuale che per le guerre avvenire ad alcuna delle Potenze armate contro la Repubblica
Francese verun soccorso in truppe, vascelli, armi, munizioni da guerra, viveri e denari
per qualunque titolo e sotto qualunque denomina zione che possa essere. Art. 3. - Sua Santità
licenzierà dentro cinque giorni dopo la ratifica del presente Trattato le truppe di nuova
erezione, non ritenendo che quei Reggimenti i quali esistevano prima del Trattato
d'armistizio firmato a Bologna. Art. 4. - I vascelli da
guerra o corsari delle potenze armate contro la Repubblica non potranno entrare, e ancor
meno dimorare, durante la presente guerra, nei porti e rade dello Stato ecclesiastico. Art. 5. - La Repubblica
Francese continuerà a godere come prima della guerra di tutti i diritti e prerogative che
la Francia aveva in Roma e sarà trattata in tutto come le potenze le più considerate,
specialmente riguardo al suo Ambasciatore o Ministro, e ai Consoli e Vice-consoli. Art. 6. - Il Papa
rinuncia puramente e semplicemente a tutti i diritti che potrebbe pretendere sopra le
città e territori di Avignone, Contado Venassino e sue Art. 7. - Il Papa
rinuncia similmente per sempre, cede e trasferisce alla Repubblica Francese tutti i suoi
diritti sopra i Territori conosciuti sotto il nome di Legazioni di Bologna, di Ferrara e
della Romagna. Non sarà fatta alcuna innovazione alla Religione cattolica nelle suddette
Legazioni. Art. 8. - La Città,
Cittadella e i villaggi che formano il territorio della città di Ancona, resteranno alla
Repubblica Francese fino alla pace continentale. Art. 9. - Il Papa si
obbliga per sé e i suoi successori a non trasferire ad alcuno i Titoli delle Signorie
annessi al territorio da lui ceduto alla Repubblica Francese. Art. lO. - Sua Santità
si obbliga di far pagare e con segnare in Foligno al Tesoriere dell'Armata francese prima
dei 15 del mese di ventoso corrente (li 5 marzo prossimo) la somma di quindici milioni di
lire tomesi di Francia, dei quali dieci milioni in con tanti e cinque milioni in diamanti
e altri effetti preziosi per conto della somma di circa sedici milioni che restano di
debito secondo l'articolo 9 dell'armistizio firmato a Bologna li 5 Messidoro anno 4, e
ratificato da Sua Santità li 27 giugno. Art. 1l. - Per sodisfare definitivamente ciò che resterà a pagarsi per l'intera esecuzione dell'Armistizio segnato a Bologna, Sua Santità farà somministrare all' Armata ottocento cavalli di cavalleria bardati, ottocento cavalli da tiro, bovi, bufali ed altri oggetti prodotti del Territorio della Chiesa Art. 12. -
Indipendentemente dalla somma enunciata nei due articoli precedenti il Papa pagherà alla
Repubblica Francese in contanti, diamanti e altro valore la somma di 15 milioni di lire
tomesi di Francia, dei quali dieci milioni dentro il mese di Marzo e cinque milioni nel
mese di Aprile prossimo. Art. 13. ~ L'articolo 8
del Trattato d'armistizio segnato a Bologna, riguardante i manoscritti e gli oggetti
d'arte, avrà la sua intera esecuzione al più presto possibile. Art. 14. - L'Armata
francese evacuerà l'Umbria, Perugia, Camerino subito che l'articolo lO del presente
Trattato avrà avuto esecuzione e adempimento. Art. 15. - L 'Armata
francese evacuerà la Provincia di Macerata, a la riserva di Ancona, di Fano e dellor
territorio, tostoché i cinque primi milioni della somma mentovata all'articolo 12 di
questo Trattato saranno stati pagati e consegnati. Art. 16. - L'Armata francese evacuerà il territorio della città di Fano e il Ducato di Urbino subito che i cinque secondi milioni della somma accennata all'articolo 12 del presente Trattato saranno stati pagati e consegnati, e quando gli articoli 3, lO, Il e 13 del presente Trattato saranno stati eseguiti. Li cinque ultimi milioni facendo parte della somma stipulata all'articolo 12 saranno pagati al più tardi entro l'Aprile
Art. 17. - La
Repubblica Francese cede al Papa tutti i suoi diritti sopra le diverse fondazioni pie
francesi nella città di Roma e a Loreto; e il Papa cede in tutta proprietà alla
repubblica tutti i Beni allodiali appartenenti alla santa sede nelle Art. 18. - Sua Santità
farà disapprovare per mezzo d'un suo Ministro a Parigi l'assassinio commesso nella
persona del Segretario di Legazione Basseville. Verrà pagata dentro un anno da Sua
Santità e messa a disposizione del Governo francese la somma di trecento mila lire da
ripartirsi tra quelli che hanno sofferto per questo attentato. Art. 19. - Sua Santità
farà mettere in libertà le persone che possono trovarsi detenute a motivo delle loro
opinioni politiche. Art. 20. - Il Generale
in capite darà la libertà di ritirarsi alle case loro a tutti i prigionieri di guerra
delle Truppe pontificie subito che avrà ricevuto la ratifica del presente Trattato. Art. 21. - Fino a tanto che venga
conchiuso un Trattato di Commercio tra il Papa e , Art. 22. - In conformità
all'articolo 6 del Trattato conchiuso all' Aja li 27 Floreale dell'anno 3, la pace
conchiusa col presente Trattato tra il Papa e la Repubblica Francese è dichiarata comune
alla Repubblica Olandese. Art. 23. - La Posta di
Francia sarà ristabilita a Roma nella stessa maniera che esisteva in addietro. Art. 24. - La Scuola delle Arti
istituita a Roma per tutti i Francesi vi sarà ristabilita, e continuerà ad essere
diretta come prima della guerra. Il Palazzo spettante alla Repubblica dove questa Scuola
trovavasi collocata sarà reso nello stato in cui era. Art. 25. - Tutti gli
articoli, clausole e condizioni del presente Trattato, senza eccezione, sono obbligatori
perpetuamente tanto per Sua Santità il Papa Pio VI quanto per i suoi Successori. Art. 26. - Il presente
Trattato sarà ratificato colla possibile maggior sollecitudine. ' Fatto e segnato nel
Quartier Generale di Tolentino dai suddetti Plenipotenziari il primo Ventoso, anno quinto
della Repubblica Francese una e indivisibile (19 Febbraio 1797).
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